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Gruppo Franco Benzi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGGE ANTIDOPING

Ddl Senato – Testo unificato ddl 1637 –1660 - 1714 – 1945

Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive

e della lotta contro il doping

 

vedi anche "Regolamento antidoping - Maratona dles dolomites"

Articolo1
(Tutela sanitaria delle attività sportive. Divieto di doping)

1. L’attività sportiva è diretta alla promozione della salute individuale e collettiva e deve essere informata al rispetto dei principi etici e dei valori educativi richiamati dalla Convenzione di Strasburgo del 16 novembre 1989, ratificata con la legge 29 novembre 1995, n.522. Ad essa si applicano i controlli previsti dalle vigenti normative in tema di tutela della salute e di correttezza delle gare e non può essere svolta con l’ausilio di tecniche, metodologie o sostanze che possano mettere in pericolo l’integrità psicofisica o biologica degli atleti.

2. Costituisce doping la somministrazione all'atleta professionista, dilettante o amatoriale di medicinali appartenenti alle classi farmacologiche vietate indicate dal Cio, ovvero l'uso di metodi vietati dal medesimo Cio, o comunque la somministrazione di medicinali o l'uso di pratiche terapeutiche non giustificate da documentate condizioni patologiche ed effettuate con l'intento di migliorare le prestazioni agonistiche, ovvero di modificare i risultati dei controlli.

3. in presenza di condizioni patologiche, accertate e certificate dal medico, all’atleta può essere prescritto qualsiasi trattamento purchè sia attuato secondo le modalità ed i dosaggi indicati dal relativo e specifico decreto di registrazione europea o nazionale. In tal caso, l’atleta ha l’obbligo di tenere a disposizione delle autorità competenti la relativa documentazione e può partecipare a competizioni sportive, nel rispetto di regolamenti sportivi, purchè ciò non metta in pericolo la sua integrità psicofisica o biologica.

Articolo 2
(Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping)

1. Il Ministro della sanità, sentito il Ministro dei beni e delle attività culturali,istituisce una Commissione di esperti in materia di doping, per la vigilanza ed il controllo dell’uso dei medicinali o di metodi a scopo di doping nelle attività sportive esercitate anche in forma dilettantistica o amatoriale.La Commissione svolge altresì funzioni consultive per la definizione delle norme concernenti il controllo sanitario della pratica sportiva professionale, dilettantistica o amatoriale.

2. La Commissione, presieduta dal Ministro della sanità o da un suo delegato, è composta di persone di provata esperienza nel campo della farmacologia, della tossicologia, della clinica medica e della medicina dello sport. I componenti della Commissione durano in carica tre anni e non possono essere rinominati.

3. Per il proprio funzionamento la Commissione si avvale delle strutture del Ministero della sanità. L’ammontare delle indennità dei componenti, dei rimborsi spesa e degli altri oneri èdefinito con decreto del Ministero della sanità entro il limite complessivo di due miliardi annui.

Articolo 3
(Competenze del Ministro della sanità)

1. Il Ministro della sanità, avvalendosi della consulenza della Commissione di cui all’articolo2:

  1. ratifica e aggiorna l’elenco delle sostanze e dei metodi dopanti vietati di cui al comma 2 dell’articolo1; provvede a determinare, sulla base delle norme adottate dal Comitato Olimpico Internazionale,i criteri e le caratteristiche operative dei controlli anti-doping, approvando periodicamente i programmi di esecuzione dei controlli stessi, e individua ogni tre anni i laboratori autorizzati ad effettuarli, in conformità ai requisiti ratificati a livello internazionale in materia di standard tecnologici e di personale, di procedure analitiche e di verifiche di qualità; propone, in accordo con la Conferenza Stato-Regioni e con il Ministro della pubblica istruzione,programmi informativi, educativi, preventivi e riabilitativi nei settori di competenza; mantiene rapporti operativi e di scambio con l’Unione europea e con gli organismi internazionali,garantendo la partecipazione a programmi di intervento contro il doping, in attuazione in particolare della convenzione contro il doping fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989, ed alle attività dell’osservatorio europeo delle droghe.

Articolo 4
(Competenze delle Regioni)

1. Le regioni, nell’ambito delle proprie attribuzioni sanitarie, organizzano i servizi per la tutela sanitaria delle attività sportive e partecipano all’attuazione dei programmi di cui all’articolo3, comma 1, lettera c).

Articolo5
(Integrazione dei regolamenti degli enti sportivi)

1. Il Coni, le federazioni sportive, le società affiliate, le associazioni sportive, gli enti di promozione sportiva pubblici e privati, sono tenuti ad adeguare i loro regolamenti alle disposizioni della presente legge.

2. Gli enti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a predisporre tutti gli atti necessari per il rispetto delle norme di tutela della presente legge.

3. Gli atleti aderiscono ai regolamenti e dichiarano la propria conoscenza ed accettazione delle norme in essi contenuti.

4. Il Coni cura altresì l’aggiornamento e l’informazione dei dirigenti, dei tecnici, degli atleti e degli operatori sanitari sulle problematiche concernenti il doping.

Articolo 6
(Medicinali contenenti sostanze dopanti)

1. I produttori, gli importatori e i distributori di medicinali appartenenti alle classi farmacologiche vietate dal Cio sono tenuti a trasmettere al Ministero della sanità i dati relativi alle quantità prodotte, importate, distribuite e vendute al pubblico di ogni singola specialità farmaceutica.

2. Le confezioni di medicinali di cui al comma precedente devono recare un apposito contrassegno sull'involucro e sul foglio illustrativo, unitamente ad esaurienti informazioni descritte nell'apposito paragrafo 'Indicazione per coloro che praticano attività sportiva’.

3. Il Ministero della sanità controlla l’osservanza delle disposizioni di cui al comma2 nelle confezioni dei medicinali all’atto della presentazione della domanda di registrazione nazionale, ovvero all’atto della richiesta di variazione o in sede di revisione quinquennale.

4. Le preparazioni galeniche o magistrali, che contengono principi attivi o eccipienti appartenenti alle classi farmacologiche vietate indicate dal Cio sono prescrivibili solo dietro presentazione di ricetta medica.

Articolo 7
(Illecita fornitura di sostanze vietate)

1. 'Chiunque illegittimamente fornisce agli atleti, anche a titolo gratuito, i medicinali vietati ovvero adotta i metodi di cui al comma 2 dell'articolo 1, ovvero ne favorisce comunque l'utilizzo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se il medicinale vietato è acquistato all'estero o proviene da strutture ospedaliere la pena è aumentata.

2. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un dirigente di società o di associazione sportiva. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso da un dirigente del Coni, delle federazioni sportive nazionali o degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.

3. Le pene previste dai commi 1 e 2 del presente articolo e degli articoli 9 e 10, sono aumentate del doppio se il fatto è avvenuto nei confronti di un minore di anni diciotto.

4. ''Chiunque produce, introduce nel territorio dello stato, manipola, detiene o trasporta ai fini di distribuzione, ovvero distribuisce medicinali di ci al comma 2 dell'articolo1, non essendo in possesso di una specifica autorizzazione prescritta, ai sensi del diritto nazionale e comunitario, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

5. La condanna passata in giudicato per i delitti previsti dal presente articolo comporta l’interdizione dagli uffici direttivi delle società o associazioni sportive, del Coni, delle Federazioni sportive nazionali o degli enti di promozione sportive riconosciuti dal Coni.

Articolo 8
(Disposizioni relative all’esito dei controlli)

1. il responsabile dell’esecuzione dei controlli di cui all’articolo 5 comunica, entro ventiquattro ore, i risulti delle indagini risultate positive prima alle autorità giudiziarie e successivamente alle autorità sportive.

2. Il giudice accerta le responsabilità del caso di doping segnalato ai sensi del comma1 ed applica le sanzioni previste dalla presente legge.

3. Le autorità sportive rendono pubblico l’esito dei controlli antidoping ed applicano le sanzioni di propria competenza.

Articolo 9
(Sanzioni per il medico)

1. Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria, prestando la propria assistenza od opera, adotta, al di fuori di una provata esigenza terapeutica ed allo scopo di migliorare le prestazioni sportive o di modificare i risultati dei controlli, provvedimenti terapeutici o prescrive o fornisce farmaci all'atleta,è punito con la reclusione da uno a tre anni.

2. La condanna per il delitto previsto dal comma 1 comporta l'interdizione da uno a cinque anni dalla professione medica.

Articolo10
(Sanzioni per il farmacista)

1. Il farmacista che fornisce all'atleta, in assenza di specifica ricetta medica ed allo scopo di migliorarne le prestazioni agonistiche o di modificare i risultati dei controlli, farmaci di cui all'articolo1, comma 2, ad eccezione di prodotti che non richiedono ricetta medica, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

2. La condanna per il delitto dal comma 1 comporta l'interdizione da uno a cinque anni dalla professione di farmacista.

Articolo11
(Sanzioni per l’atleta)

1.L'atleta, professionista o dilettante, che rifiuti di sottoporsi ai controlli è punito con la multa da lire 10 milioni a lire 50 milioni.

Articolo 12
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dal funzionamento della Commissione di cui all’articolo 2, valutati in lire un miliardi per l’anno 1999 e due miliardi per l’anno 2000 e per gli anni successivi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento inscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

da La Gazzetta Ufficiale

 

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